Storia del Sistema Elettorale della Camera dei Deputati
02.02.2021 00:05
PER I PRIMI 75 ANNI :
Periodo repubblicano
Dal 1948 al 1993 la Camera
era eletta mediante un sistema
proporzionale puro.
Dal 1993 si passò ad un sistema elettorale prevalentemente maggioritario (#leggeMattarella): il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti, mentre il restante 25% dei seggi veniva eletto con un sistema proporzionale, corretto con un meccanismo per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali, ma con uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti.
Nel 2006, dopo tre legislature, è stata applicata una nuova legge proporzionale, senza possibilità di indicare preferenze fra i candidati ma solo a una lista, corretta con un premio per la coalizione di maggioranza relativa (ottiene 340 seggi, se non riesce a ottenerne un numero superiore), e sono stati assegnati per la prima volta dei seggi per gli eletti dai cittadini #residentiallestero. Nel 2015 la #leggeCalderoli, già dichiarata parzialmente incostituzionale l'anno precedente, fu definitivamente sostituita dal cosiddetto #Italicum, di impianto proporzionale,
seppur corretto, a doppio turno con ballottaggio. La #nuovalegge prevede una combinazione di capilista "bloccati" e preferenze, oltre a mantenere il #premiodimaggioranza di 340 seggi alla lista (non più alla coalizione) che raggiunga almeno il 40% dei voti o che vinca all'eventuale ballottaggio.
In seguito è entrata in vigore la #legge165/ 2017 che, con il decreto di attuazione (d.lgs. 189/2017), istituisce un complesso sistema misto di proporzionale (basato su piccoli collegi e liste bloccate) e uninominale, a prevalenza proporzionale. Il base al nuovo sistema elettorale, 232 deputati sono eletti con un sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali e 386 con un sistema proporzionale. La soglia di sbarramento, determinata tuttavia su base nazionale, esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che ottengano meno del 3% dei voti validi. Non è ammesso il voto di preferenza, cosicché i candidati sono eletti semplicemente secondo l'ordine con il quale compaiono nella lista, né il voto disgiunto, che invalida la scheda elettorale.